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12 Aprile 2021

Sardegna in zona Rossa: disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19 applicabili dal 12 Aprile 2021.

Da lunedì 12 Aprile la Sardegna, come noto, è stata collocata in “zona rossa” e pertanto troveranno applicazione le ulteriori restrizioni previste dagli articoli 38 e seguenti del DPCM 2 Marzo 2021, oltre a quanto previsto dal DL 44/2021. Di seguito un riepilogo delle principali previsioni in vigore, le quali si sommano alle restrizioni previste per la “zona gialla” se ed in quanto compatibili.

  • E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute; scarica il modulo per la dichiarazione dei motivi giustificanti lo spostamento dalla propria abitazione da presentare alle Forze dell’Ordine;
  • sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e’ consentita;
  • tutte le attivita’ previste dall’art. 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sono altresi’ sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  • è consentito svolgere individualmente attivita’ motoria in prossimita’ della propria abitazione purche’ comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E’ altresi’ consentito lo svolgimento di attivita’ sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  • sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica;
  • sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto;
  • le attivita’ didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonche’ le attivita’ didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalita’ a distanza;
  • sono sospese le attivita’ commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessita’ individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purche’ sia consentito l’accesso alle sole predette attivita’ e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art. 26, comma 2;
  • sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita’ svolta, i mercati, salvo le attivita’ dirette alla vendita di soli
    generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
  • restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
  • Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto, nonche’ fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivita’ prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto e’ consentito esclusivamente fino alle ore 18,00;
  • restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • sono sospese le attivita’ inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24.
Si ricorda infine l'adozione da parte del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna delle ordinanze 11, 12 e 13 con le quali sono state prorogate sino al 30 Aprile 2021 rispettivamente le ordinanze 6 (disposizioni su mezzi pubblici e attività scolastiche), 5 (procedure di registrazione per lo sbarco in Sardegna) e 9 (disposizioni in materia di ingresso in Sardegna) del 2021. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle suddette ordinanze, si fa espresso rinvio al DPCM 2 marzo 2021 e al DL n. 44 del 01/04/2021 in vigore sino al 30 Aprile 2021.

Sardegna in zona Rossa: disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19 applicabili dal 12 Aprile 2021.

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