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Monday 06 February 2012

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Competenze del Sindaco

Dallo Statuto Comunale

Il Sindaco

Articolo 40

Competenze e funzioni

  1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è di diritto componente del consiglio comunale. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il capo dell'Amministrazione e ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Ente.
  2. Il Sindaco sovrintende all'andamento generale dell'Ente. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la corrispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio.
  3. Il Sindaco provvede a:  a) proporre al consiglio comunale, entro il termine di cui all'art. 18-quinquies e sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato b) esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune c) nominare i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio d) coordinare e stimolare l'attività dei singoli Assessori e) sospendere nel caso ne ravvisasse la necessità l'adozione di atti specifici, concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati, per sottoporli all'esame della Giunta f) proporre al Consiglio Comunale di delegare uno o più Consiglieri Comunali, alla indagine e studio di particolari e determinati problemi e di riferirne in aula g) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e conferire gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del Testo Unico, dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, entro i 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico, provvedere alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni i) rappresentare il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi e nelle società in cui il Comune è parte. Egli previa comunicazione al Consiglio, può nominare per detta incombenza un proprio delegato dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Nelle stesse forme, può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato l) promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi di cui all'art. 34 del Testo Unico m) revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile n) vietare o differire l'esibizione degli atti dell'amministrazione comunale, nel rispetto della legge e del regolamento che disciplina i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi o) esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune p) indire i comizi per i referendum consultivi comunali q) ........... (cassato) ......... r) proporre al Consiglio Comunale e segnalare agli organismi e alle autorità competenti pubblici riconoscimenti e la assegnazione dei titoli di merito per quei cittadini che si siano particolarmente distinti nel campo del lavoro, per l'impegno nelle attività sociali e culturali, indirizzato alla promozione e alla valorizzazione della comunità locale e del nome della città e a tutti i cittadini emigrati che abbiano acquistato meriti particolari fuori dei confini comunali, nei settori già accennati.
  4. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
  5. .......(cassato) ...........
  6. Qualora il Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del Testo Unico, non deliberi le nomine rimaste di sua competenza entro il termine previsto, il Sindaco, sentiti i capi gruppo consiliari, entro 15 giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza.
  7. Il Sindaco con proprio provvedimento e dietro segnalazione del gruppo di appartenenza surroga i membri delle Commissioni permanenti e speciali dimissionari o decaduti per qualsiasi causa, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta.
  8. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
  9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

Articolo 40-bis

Cessazione dalla carica

  1. Il sindaco cessa dalla carica a seguito di: a) dimissioni b) impedimento permanente c) rimozione d) decadenza e) decesso.
  2. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), d), e), la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. I due organi rimangono tuttavia in carica fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio. Fino a tale termine le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco, a norma dell'articolo 38, comma 2.
  3. La decadenza del sindaco è inoltre determinata: a) dallo scioglimento del consiglio comunale per le cause previste dall'articolo 37, comma 1 b) dall'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 14, comma7
  4. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio.
  5. La revoca delle dimissioni deve essere comunicata al consiglio nel termine e nei modi di cui al comma precedente.

Dal Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Articolo 50

Competenze del sindaco e del presidente della provincia.

  1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
  2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la Giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
  3.  Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
  4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
  5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
  6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma. 
  7.  Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'àmbito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
  8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
  9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.
  10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.
  11. sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. 
  12.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

Articolo 54

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

  1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
  2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
  3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
  4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
  5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
  6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
  7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
  8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
  9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
  10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

 

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